Decisione degna di nota è quella  del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, che con decreto 28/11/2008 ha stabilito che un nuovo matrimonio o una nuova convivenza non siano sufficienti ex se ad impedire che la casa coniugale venga assegnata all’ex. Occorre tutelare l’interesse più grande, e cioè quello dei figli, sostiene il Giudice; lasciare l’ambiente domestico causerebbe in loro danni psico-fisici da non trascurare.

La legge 54/06 ha profondamente novellato l’istituto, coniato come “affido condiviso”: il diritto al godimento dell’abitazione familiare è attribuito tenendo conto dell’interesse della prole, “ma viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.

La Corte Costituzionale (pronuncia n. 308/08) aveva già chiarito che la norma dovesse essere interpretata nel senso del favor filiorum. Il collegio sardo, nel disporre l’affidamento condiviso della prole, si sofferma sul fatto che la potestà vada esercitata separatamente dai genitori per l’ordinaria amministrazione, ognuno nel corso del periodo di permanenza dei minori presso di sé