Il comma terzo dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008 dispone che i contribuenti che al 29/11/2008 non hanno presentato domanda per il rimborso dell’irap abbiano diritto al rimborso, previa presentazione in via telematica di istanza all’Agenzia delle Entrate, entro 48 mesi dalla data del versamento.

Se si è provveduto a presentate tale istanza prima del 29/11/2008, si ha diritto al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10% dell’irap dell’anno di competenza.

In base a consolidata giurisprudenza di Cassazione, per potere individuare il cd. dies a quo da cui inizia a decorrere il termine previsto a pena di decadenza per la presentazione dell’istanza, si guarda alla data del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento.