La Cassazione Civile, con una recente sentenza (III Sezione, n. 1957/2009) ha reso i gestori di parcheggi (anche incustoditi) sempre responsabili in caso di furti delle auto. Gli eventuali avvisi con cui si declina ogni responsabilità sono pertanto giuridicamente tamquam non essent, al pari degli avvisi immancabilmente presenti in ogni albergo sulle cose in esso portate dai clienti.
Il principio di diritto espresso dalla terza sezione si fonda sull’inefficacia della declinazione di responsabilità: si tratta infatti di una condizione generale di contratto la quale dovrebbe comunque essere approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c.
Gli ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano, che aveva condannato l’Atm a risarcire un automobilista del furto della propria auto perpetrato in un parcheggio a pagamento gestito dall’Atm stessa.
La Suprema Corte sostiene che il contratto (atipico) di parcheggio preveda sempre, al pari di qualsiasi altro contratto di deposito, l’onere della custodia a carico del concessionario dell’area che incassa la tariffa dall’automobilista. Inoltre, il momento perfezionativo di tale negozio giuridico andrebbe delineato allorchè l’automobilista acceda al parcheggio tramite – anche – sistemi automatizzati.