Le spese di spedizione delle bollette del telefono sono a carico dell’utente. La Cassazione ha posto la parola fine al contenzioso tra le associazioni dei consumatori e la Telecom. Con due sentenze diverse – ma su analoghi casi – difatti gli Ermellini hanno dato ragione a quest’ultima, con un ribaltamento netto delle decisioni di merito.
La norma di riferimento è l’art. 21 d.P.R. n. 633/72, secondo cui le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito: su tale falsariga si sono sempre mossi – a buon titolo, a parere dello scrivente – i consumatori, i quali hanno sempre contestato l’addebito in fattura Telecom delle spese di spedizione.
La Cassazione è tuttavia stata ferma nel ribadire che altro sono le spese di spedizione altro gli oneri di emissione, concludendo con il rigetto dei ricorsi degli utenti.