La Cassazione Civile, a Sezioni Unite (n. 533/2009) interviene in tema di caparra confirmatoria. In breve, bisogna scegliere se trattenere la caparra confirmatoria e recedere dal contratto ovvero se ricorrere al giudice per chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno (che però va provato nel suo an et quantum, cioè nell’esistenza e nell’ammontare).

L’art. 1385 c.c., secondo gli Ermellini, pone un’alternativa icastica: in caso di inadempimento, la parte che non è inadempiente può optrare se recedere dal contratto trattenendo la confirmatoria ricevuta (o pretendere dall’altra il doppio di quella che abbia versato), ovvero chiedere in giudizio la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. Electa una via, non datur recursus ad alteram: la scelta di un rimedio preclude il ricorso all’altro.

Scegliere di trattenere la caparra è il viatico più sicuro, ma quello che potrebbe non coprire in toto l’effettivo danno subìto; l’altra opzione – il ricorso in iure – può portare all’integrale risarcimento, ma con gli incerti esiti (ed i tempi non certo brevi…) di una causa.