La terza sezione civile della Cassazione. con sentenza 6658/2009, sostiene che la casalinga è a tutti gli effetti una lavoratrice in caso di incidente che la coinvolga, con risarcimento analogo a quello che spetterebbe a qualunque altro impiegato.

 Gli Ermellini hanno ribaltato il decisum della Corte d’Appello capitolina, che non aveva condannato l’assicurazione di chi in auto aveva cagionato il danno al risarcimento del danno patrimoniale poichè la casalinga “non percepisce un reddito specifico” a causa del suo lavoro domestico.

La sentenza n. 6658 crea un precedente di notevole portata, con cui le compagnie assicuratrici dovranno confrontarsi in futuro. I giudici di seconde cure avevano riconosciuto solo il risarcimento del cd. danno biologico (cioè quello medico-legale sic et simpliciter), rigettando la richiesta di danni patrimoniali in quanto i postumi delle fratture non incidevano su alcun tipo di capacità lavorativa specifica.

Tesi giustamente considerata un rudere d’altri tempi, totalmente anacronistico: oggigiorno la casalinga, pur non “producendo reddito quantificabile”, svolge un ruolo di assoluta importanza e delicatezza, che copre non solo l’espletamento delle mere “faccende di casa”, bensì anche il menage ed il coordinamento di tutta la vita familiare.