E’ costituzionalmente legittimo l’operato dell’agente della riscossione quando procede al pignoramento presso terzi secondo la procedura semplificativa che consente il recupero coatto dei crediti senza passare dal giudice dell’esecuzione.

E’ quanto stabilisce la Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 393, depositata il 28/11/2008, esprimendosi sulla questione di legittimità dell’art. 72 bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602, che consente all’agente della riscossione di pignorare direttamente, con l’ordine al terzo, i crediti del debitore presso altri soggetti, fino al raggiungimento della somma dovuta.

La Consulta, oltre a dichiarare la questione inammissibile, ha sancito dei principi idonei a fugare ogni residuo dubbio circa la legittimità del pignoramento esattoriale. Infatti, secondo la Corte, la facoltà di scelta dell’agente della riscossione tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell’opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati.