Il d.l. n. 185/2008 della cosiddetta manovra “anti-crisi” voluta dall’esecutivo Berlusconi ha introdotto, come è noto, una deduzione parziale dell’Irap dalla base imponibile Ires o Irpef per quanto riguarda i costi di personale e per interessi. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che tale deduzione spetti comunque in misura del 10 (dieci) % dell’Irap pagata, indipendentemente dall’importo di questi oneri; è necessario solamente che nell’esercizio siano state sostenute spese per personale ovvero per interessi, a prescindere dall’importo.

I soggetti beneficiari sono tutte le imprese commerciali (società di capitali, di persone e ditte individuali) ed i lavoratori autonomi. L’ammontare scalabile dall’imponibile è a forfait del 10% dell’Irap versato nell’anno (ergo del saldo dell’anno precedente più gli acconti del periodo d’imposta). Se l’acconto supera il debito dell’anno, la deduzione è calcolata sul minore importo.

Per il pregresso, i rimborsi sono possibili soltanto dal 2004 in avanti. Il termine di prescrizione di 48 mesi canonico dal versamento rimane sospeso se scade dopo il 29/11/2008 fino al sessantesimo giorno successivo a quello di avvio delle procedure vòlte alla richiesta di rimborso. Il computo del termine si effettuta – come sempre – con riferimento alla data di versamento del saldo.