Chissà se i consumatori che hanno acquistato un prodotto difettoso o che hanno ricevuto un torto contrattuale stanno attendendo con trepida attenzione la conclusione dell’iter legislativo che ha introdotto (anche) nel nostro Paese la cd. “class action”.

   Il 1/7/2009 il via. Il novello strumento processuale consentirà ad intere “classi” di consumatori di domandare con un unico procedimento (ergo, risparmio – presunto – di costi) il risarcimento di danni patìti. Il tutto dovrà tuttavia passare il vaglio del Tribunale. Sono 11 quelli previsti ad hoc, situati nei capoluoghi di Regione mediante accorpamento di quelli minori.

   Nella versione “passata” in Senato, è stata – fortunatamente – cancellata l’iniziativa esclusiva delle associazioni dei consumatori: di conseguenza, la class action può essere anche individuale. L’utilizzo di tale procedura è limitata agli illeciti compiuti (a detrimento dei consumatori) a partire dal 1/7/2008 (sono quindi escluse le pur possibili cause di risparmiatori per i crack finanziari del passato).

   Altra novità del “restyling” in Senato è che sono adesso tutelati tutti i diritti contrattuali, e non solo quindi quelli derivanti dalla firma di moduli o formulari prestampati.

   E’ previsto l’intervento del P.M.: difatti, la domanda di class action è sottoposta ad un severo vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale (specilizzato, come detto sopra), il quale, solo per questa fase, richiederà parere al pubblico ministero (cui, quindi, deve essere notificata copia della domanda).

   Superato questo “test” iniziale, il Tribunale dovrà reperire opportuni spazi per dare adeguata pubblicità (anche via internet); da questo momento, per 120 giorni, si procede ad aggiornare la lista di coloro che aderiscono (che, quindi, rinunciano ad eventuali azioni individuali). Dopo ciò, inizia la vera e propria fase processuale, regolata dai classici – e chiovendiani – princìpi.

   Se l’azione si conclude positivamente, il Tribunale liquida le somme dovute ai singoli consumatori che hanno aderito (e che medio tempore non abbiano concluso accordo individuale con controparte, rinunciando all’azione collettiva). La procedura rivela quindi la propria duttilità – almeno sulla carta – e sarà certamente meno onerosa dell’azione individuale.