Sembrava che fosse una reliquia del passato (prossimo) giuridico. Invece, il risarcimento del cd. “danno esistenziale” ha colpito ancora nell’esegesi della Suprema Corte.

   Con sentenza n. 7875/2009, difatti, nonostante le Sezioni Unite (cfr la celebre n. 26972/08) avessero celebrato il de profundis di tale categoria risarcitoria, la III Sezione ha confermato una condanna al pagamento di 10 mila euro come ristoro dei danni esistenziali cagionati da immissioni di fumo di sigarette. I proprietari di un bar erano stati convenuti in giudizio per il danno da fumo sopportato dai vicini. Occorre quindi una rilettura dell’arresto delle SSUU (le quali, in verità, hanno semplicemente escluso la configurabilità di un’autonoma categoria del danno esistenziale nell’alveo del genus non-patrimoniale ex art. 2059 c.c., non chiudendo aprioristicamente a risarcimenti sorretti da norme positive di riferimento).

   Sempre in tema di immissioni in condominio, ma in verso opposto nella giurisprudenza di merito, si segnala una sentenza del 29/1/2007 della Corte d’Appello di Milano: i giudici meneghini – correttamente – hanno stabilito che il danno esistenziale non possa desumersi sic et simpliciter da mere presunzioni; eventuali precipitati esistenziali devono essere prospettati e (soprattutto) allegati dinnanzi al giudice.