“La produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l’onere di contestarne la conformità all’originale. Il giudice, in tal caso, ha l’obbligo di disporre la produzione del documento in originale”: così la Cassazione, con sentenza n. 9773/2009.

La S.C. ribalta il decisum delle seconde cure in un processo tributario, ove si era stabilito che non fosse sufficiente l’esibizione da parte della P.A. della ricevuta di avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stato notificato un atto.

Il problema si pone in quanto vi è un palese contrasto in subiecta materia all’interno della medesima Sezione Tributaria del Palazzaccio. Difatti, qualche mese fa, si era giunti a conclusioni diametralmente opposte, sempre a danno – comunque – del contribuente! In quest’ultimo caso il fisco contestava l’invalidità di alcune fatture conservate via fax. Qui la PA aveva sostenuto che l’obbligo di conservazione degli originali ex art. 22 dPr n. 600/73 fosse lex specialis rispetto al regime contenuto nel Codice Civile all’art. 2712, e che di conseguenza “le fotocopie di documenti originali, che non risultino smarriti o distrutti per cause non imputabili al contribuente, non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come documentazione sospetta”.