Il cotribuente DEVE essere garantito. Questo – apparentemente banale – principio è stato finalmente sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 10672/09) in merito ad un preavviso di fermo amministrativo relativo a debiti di natura fiscale.

L’importante decisum era scaturito da un ricorso di un contribuente davani al Giudice di Pace avverso atto di preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. n. 602/73 in merito al mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. Sia l’ente impositore che il soggetto esattore avevano contestato l’impugnabilità di tale atto poichè – sostenevano – si trattasse di mero preavviso e non di atto stricto sensu. Il contribuente quindi proponev in Cassazione regolamento preventivo di giurisdizione.

Il preavviso di fermo è previsto dalla nota dell’Agenzia delle Entrate n. 57413/03, che impone ai concessionari di inviare al contribuente avviso di adempiere al pagamento delle somme indicate nel termine di venti giorni, trascorsi inutilmente i quali si può procedere alla iscrizione del fermo stesso. Da questo concetto i Giudici hanno tratto la propria convinzione che il preavviso de quo abbia la medesima funzione svolta dall’avviso di mora, e, pertanto, come tale debba e possa ritenersi impugnabile in Commissione Tributaria (a condizione, ovvia, he la pretesa sottostante abbia natura fiscale).

Altro nodo fondamentale sciolto dagli Ermellini è la lettura estensiva dell’art. 19 della legge che regola in contenzioso tributario: anche se il preavviso di fermo non è expressis verbis ivi indicato, la tutela del contribuente ha la meglio, potendo operare un’esegesi estensiva della norma appena riportata.

Concludendo, è possibile impugnare ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, contro cui quest’ultimo abbia interesse ad agire in iure per la tutela dei propri interessi.