E’ questo il periodo di convocazione delle assemblee condominiali. Cosa succede in questa occasione? Leggete in dettaglio:

  1. Bilancio e rendiconto (art. 1135 n. 3 c.c.) : il rendiconto è l’elenco degli impegni di spesa assunti dall’amministratore nel corso del proprio mandato; in questa sede è di fondamentale importanza che (come nel preventivo) si distingua – pena l’invalidità – tra spese ordinarie e straordinarie, secondo un criterio che renda chiare ai condomini le voci di entrata e di uscita con le relative quote di spettanza. L’amministratore è un mandatario, e come tale deve al termine di questo rendere conto della propria gestione, da sottoporre ad approvazione da parte dell’assemblea assieme all’impiego del residuo attivo della gestione. Il rendiconto è compilato “per competenza”: l’indicazione di spese/entrate avviene in base al momento in cui nascono, il bilancio invece “per cassa” (specifica entrate/uscite effettivamente verificatesi nell’anno). Più di una sentenza ha ribadito che il bilancio elenca per gruppi omogenei le voci di entrata e di uscita, la cui differenza evidenzia un residuo attivo o passivo di cassa. Eventuali quote condominiali non riscosse (crediti) ed eventuali impegni di spesa non evasi (debiti) devono invece essere riportati nello stato patrimoniale.
  2. Preventivo (art. 1135 n. 2 c.c. e 63 comma 1 disp.att.c.c.) : l’amministratore presenta anche un preventivo delle spese occorrenti per l’esercizio successivo con relativo piano di riparto.
  3. I documenti : L’amministratore non ha l’obbligo giuridico di depositare la documentazione giustificativa del bilancio, ma deve comunque mettere i condomini nella condizione di potere controllare e verificare i giustificativi di spesa prima dell’assemblea. La mancata disponibilità della documentazione contabile sugli argomenti posti all’ordine del giorno (con decisione di spese particolari) causa l’annullabilità della delibera di approvazione del consuntivo (cfr. Cass. n. 12650/08). L’annullabilità invece non si estende in sede di approvazione del preventivo, sempre qualora non si siano rese disponibili quelle che in gergo si chiamano “pezze giustificative“. La facoltà di ottenere dall’amministrazione copia dei documenti contabili (si consiglia formale richiesta tramite raccomandata a.r.) è consentita a ciascun condomino non solo in sede di rendiconto, bensì anche al di fuori di tale sede, anche senza la specificazione della motivazione, con l’unico limite di non intralciare l’attività amministrativa e di sostenere integralmente la spesa per le fotocopie.