Il Tribunale di Milano adotterà il cd. “danno unico”, battendo tutti sul tempo e candidandosi come Ufficio Giudiziario pilota nella nuova determinazione del danno non patrimoniale dopo la celebre sentenza di novembre 2008 delle Sezioni Unite, che hanno richiamato alla necessità di non distinguere in sottocategie di danno i pregiudizi che compongono i molteplici aspetti dello stesso evento dannoso. In altre parole, dopo il – più o meno definitivo – de profundis sul danno cd. esistenziale, anche il cd. danno morale non deve più avere autonomia risarcitoria rispetto al biologico, di cui deve invece costituire componente intrinseca. Sarà compito del giudice di merito liquidare unitariamente l’evento, tenendo presente – comunque – le varie componenti ristoratrici del diritto leso.

Sulle lesioni cd. micropermanenti (sotto il 9%), la giurisprudenza si è divisa tra chi ritiene gli indici della tabella ministeriale vincolanti e chi – invece – sostiene (come a Milano) che sia possibile liquidare maggiori somme a titolo di personalizzazione della sofferenza e del danno.

Su questa falsariga si inseriscono le nuove tabelle del Tribunale meneghino, che de facto ribadiscono i precedenti criteri monetari, amalgamando nello stesso indice quanto prima veniva corrisposto per il danno biologico e morale, con un margine di incremento per un’eventuale “personalizzazione”.

Altre novità sono un rialzo (pari al 50% medio) degli indici di liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale e per la perdita di congiunto.

Insomma, tali tabelle, in perfetta linea esegetica con i dicta delle SSUU di fine 2008 sull’esclusione di qualsiasi duplicazione delle voci di danno, prevederanno un’unica cifra che supererà la tradizionale distinzione danno biologico-danno morale (a cui, qualche volta, si aggiungeva anche il danno esistenziale): è una sorta di prova generale di quel “punteggio unico nazionale” spesso chiamato in causa ma mai realizzato nei fatti.

Cambia dunque una consolidata abitudine tra gli occupati del “settore” (giudici ed avvocati): finora si era sempre stabilito in primis l’importo base, enucleato su età del danneggiato e gravità della lesione (dall’1 al 100%). Questo importo era poi “personalizzato”, con incrementi sino al 30%.

La cifra così ricavata generava la base per la successiva voce di danno, quello morale (variabile da un quarto sino alla metà del biologico liquidato).

I nuovi dicta degli Ermellini sono ora soddisfatti con queste nuove tabelle che, sulla prima parte di calcolo, non vedono particolari novità, a parte il fatto che i “punti-base” assorbono parte del “vecchio” danno morale. La griglia segue il classico andamento: doppia variabile, con importi inversamente proporzionali all’età e direttamente proporzionali alla percentuale. Una differenza è nella “personalizzazione”, la cui misura massima non è più fissa al 30%, ma scende dal 50% al 25% in relazione all’invalidità.

Aggiornamento anche per il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo (€ 88/giorno di base).

Il Ministero dello Sviluppo Economico procederà – infine – all’aggiornamento annuale della Tabella delle lesioni cd. micropermanent (fino al 9% di invalidità) derivanti da incidenti stradali o della navigazione, tabella valida su tutto il territorio nazionale.