In gergo assicurativo l’invalidità permanente è la “perdita definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalle attività professionali svolte”. Tale definizione non attribuisce particolare rilevanza all’incidenza che alcune invalidità possono avere su determinate attività (si pensi, ad esempio, alle mani per un chirurgo).

Per quanto riguarda il calcolo dell’indennizzo, vengono utilizzate due tipologie di tabelle: ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – www.ania.it) e INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – www.inail.it).

L’importo dell’indennizzo viene calcolato in base alle somme assicurate e alla tabella a cui fa riferimento il contratto. Esempio: se assicuro una somma pari a € 100.000 e subisco un infortunio permanente per il quale la tabella ANIA prevede una riduzione del 15%, avrò diritto al 15% della somma assicurata (in questo caso 100.000 €) ovvero 15.000 €. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 60%, la compagnia liquida l’intera somma assicurata.

Attenzione alle varie franchigie che i diversi contratti possono prevedere! Di norma la franchigia è assoluta, ovvero è stabilito che non vengono indennizzati i postumi di lesioni inferiori a una certa percentuale, oppure può essere relativa cioè presente fino ad un determinato grado di invalidità per poi sparire e corrispondere l’intero indennizzo, a partire cioè dal primo punto di invalidità permanente.