Il rinvenimento da parte della Guardia di Finanza, sia presso la sede dell’impresa sia in locali diversi da quelli societari, di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, ovvero della c.d. contabilità “in nero”, è valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti della legge e legittimante di per sé il ricorso al cd. accertamento induttivo. Spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria idonea a vincere la prova presuntiva a suo sfavore.
(Cass, n. 17635 del 24 luglio 2009)