Verrebbe da dire, soprattutto al sottoscritto che si batte da tempo nelle aule delle Commissioni Tributarie proprio in questo settore ed in questo argomento, che era proprio giunta l’ora. Dopo le asperrime battaglie sulle ccdd. “cartelle mute” – che pur hanno visto una vittoria finale da parte di Equitalia – adesso, a seguito di alcune sentenze di merito, quest’ultima deve difendersi da un altro fronte d’assedio: la regolarità (recte, la irregolarità) dell’azione esecutiva della riscossione, allorchè l’Esattore notifichi la cartella esattoriale ex se tramite mero servizio postale (quasi, come scrissi una volta in un ricorso, si trattasse di una cartolina estiva..!).

L’avanguardistica sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (n. 909/05/09 del 23/10/2009, www.guidanormativa.ilsole24ore.com) ha accolto un ricorso avverso iscrizione ipotecaria spedita per raccomandata da un soggetto non abilitato. Oltre a contestazioni sul merito dell’iscrizione medesima, il contribuente provvedeva a contestare la regolarità della notifica.

A tal riguardo, si cita l’art. 26 comma 1 d.P.R. n. 602/73: la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli atti dell’esecuzione (ipoteca, fermo, et cetera) DEVE necessariamente essere effettuata solamente da soggetti abilitati:

  • ufficiali della riscossione;
  • soggetti abilitati dal concessionario nelle forme di legge e con documento precedente alla notifica con data certa;
  • messi comunali (previa convenzione Comune-concessionario, su documento ufficiale precedente alle notifiche con data certa);
  • agenti della polizia municipale.

Equitalia, con propria solita difesa, sosteneva dal suo canto che l’art. 26 co. 2 cit. autorizzi espressamente il ricorso al servizio postale anche mediante l’invio di raccomandata.

Tuttavia, correttamente e “coraggiosamente”, il Giudice salentino ha completamente disatteso le deboli argomentazioni del concessionario. Difatti, interpreta l’organo giudicante, l’art. 26 co. 1 cit. enumera tassativamente gli UNICI soggetti legittimati alla notifica della cartella; ebbene, questi e solo questi, a loro volta, possono – qualora volessero – servirsi dell’ausilio del servizio postale per notificare gli atti. Conseguentemente, Equitalia non può ricorrere alla notifica diretta, ma DEVE necessariamente avvalersi dei soggetti abilitati appena indicati.

Pertanto, secondo il Giudice pugliese, al di fuori dei casi previsti dalla legge, tutte le notifiche inviate tramite posta  con raccomandata sono inesistenti, in quanto effettuate da soggetti non abilitati ut lege. Va da sé l’inesigibilità delle somme pretese in giudizio.