Certamente la correttezza della notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate ha una grande rilevanza. Se vi è un’ipotesi di nullità della notifica, il contribuente può scegliere due strade:

1) impugnare subito l’atto in questione, così sanando – tuttavia – la nullità medesima; conseguentemente, il giudice non può non valutare il merito della pretesa tributaria (cfr. Cass. SSUU n. 19854/04);

2) non fare nulla ed attendere di far valere la nullità allorchè verrà notificata la cartella di pagamento (cfr. Cass. SSUU n. 5791/09).

La scelta è tuttavia non facile, poichè e piena di rischi: le ipotesi di nullità delle notifiche non sono sempre chiare, la giurisprudenza può essere cangiante, il giudice non sempre attento alle eccezioni avanzate.

Con la sentenza n. 19854/09 inoltre, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la sanatoria si verificherebbe con effetto ex nunc, e cioè dal momento della notifica del ricorso. Quindi, se medio tempore si è verificata una decadenza dell’Ufficio, la presentazione del ricorso non la sana. Esempio: il Fisco notifica accertamento nel mese di dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (cioè, come si dice in avvocatesco, in limine, a ridosso della scadenza del termine). Se la notifica è nulla, il contribuente opponente con ricorso notificato a gennaio successivo non sanerà la nullità stessa. Il privato deve comunque eccepire nel primo atto difensivo la decadenza (non rilevabile d’ufficio dal giudice).