In una causa di separazione è necessario considerare anche la rendita Inail nella valutazione della complessiva disponibilità economica di uno dei coniugi al fine di determinare l’assegno di mantenimento.

La Cassazione – sentenza n. 9718/2010 – ha sancito questo importante principio di diritto, ritenendo la rendita Inail fonte reddituale in senso stretto e non (solo) assistenziale. Ciò vale per la pensione di guerra e per quella sociale.

Inoltre, nella medesima pronuncia, la Corte ha statuito che la separazione non è addebitabile alla moglie quando ella abbandoni il tetto coniugale a seguito dei maltrattamenti subìti dal marito.