Può essere impugnato in Commissione Tributaria Provinciale il preavviso di fermo amministrativo dell’auto. Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 11087/2010) hanno affermato che l’atto in questione contenga, oltre all’avviso di pagamento, la comunicazione che, passati 20 giorni dalla notifica, si provvederà all’iscrizione del fermo vero e proprio presso il PRA.

Di conseguenza, l’atto vale come estrema comunicazione dell’iscrizione medesima. Qualora il preavviso non fosse impugnabile autonomamente, il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei 20 giorni per impugnare direttamente l’iscrizione del fermo in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed inutile perdita di tempo.