Secondo la Cassazione (Sez. II, n. 9504/10), non è sempre detto che l’inadempimento sia un illecito contrattuale. Ciò non avviene qualora negli accordi esso figuri come vera e propria condizione risolutiva. Di conseguenza, non rispettare in tal caso gli obblighi nascenti da fonte negoziale non espone l’inadempiente a ultronei rischi, eccetto la risoluzione del contratto.