Interessante spunto tratto da “il sole 24 ore” dell’11 marzo 2014. La Cassazione penale (sezione terza, n. 11380/14) ha stabilito che non si può sostenere la responsabilità penale del contribuente che non si sia attivato nella ricostruzione della documentazione contabile dispersa a seguito di crollo di un edificio. Per la sussistenza del reato tributario, infatti, è necessario il dolo, il quale deve essere provato dall’accusa.
Ai fini fiscali, invece, la rettifica dell’agenzia delle entrate è ben motivata anche attraverso presunzioni, accollando l’onere della prova sul contribuente.
Il caso: un imprenditore era stato condannato in primo e in secondo grado per dichiarazione infedele per avere egli evaso tramite l’inserimento di costi che non era riuscito a documentare. Egli si difendeva affermando che questi documenti si trovavano in un immobile della società, il cui tetto di amianto era crollato per infiltrazioni d’acqua, causando la distruzione di parte della contabilità.
Il processo tributario aveva accertato la causa di forza maggiore, disponendo soltanto il recupero delle imposte e la non applicabilità delle sanzioni tributarie.
Il processo penale di prime e seconde cure, invece, pur avendo acquisito al dibattimento la pronuncia della CTP. affermavano che non si fosse acclarata la vis maior, condannando l’imprenditore.
La suprema corte ha tuttavia accolto le doglianze di quest’ultimo, distinguendo in primis la differenza tra le valutazioni spettanti al giudice penale rispetto a quelle del giudice tributario. Nel primo caso, l’onere della prova spetta all’accusa, nel secondo al contribuente.
Di conseguenza, non ogni violazione tributaria integra ex se il corrispondente reato, per la cui enucleazione occorre la prova sia dell’elemento oggettivo che soggettivo. Nel caso di specie, l’accusa avrebbe dovuto provare sia l’indeducibilità dei costi (elemento oggettivo) sia il dolo – specifico – di evadere le imposte (elemento soggettivo).
Il momento di consumazione del reato coincide con quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto, quello è il momento in cui deve sussistere il dolo.
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