Perché il reato tributario sussista, si può affermare che non costituiscano automaticamente ricavi non dichiarati le somme che sono in giacenza nei conti bancari dei familiari dell’imprenditore.
Nel diritto penale, infatti, non è possibile ricorrere alle presunzioni che – invece – sono pienamente utilizzabili nel diritto tributario, dove i versamenti risultanti dai conti – cui non corrispondano fatture – costituiscono maggiori ricavi.
A ribadire questo, la Cassazione (sent. n. 10811/14). Secondo gli ermellini il giudice penale deve determinare l’imposta evasa procedendo alla verifica, che può anche contraddire quella condotta dalla commissione tributaria.
Il caso: un imprenditore era stato condannato in appello per aver evaso somme superiori alla rilevanza penale in presenza di omessa dichiarazione.
Tuttavia, i maggiori imponibili derivavano da somme scoperte nei conti dei familiari, che per il PM dovevano essere riferite presuntivamente al contribuente (tratto da Il Sole 24 ore dell’8/3/14.