Se il figlio chiede al presunto padre naturale il riconoscimento della paternità, questi non può eccepire la prescrizione e rifiutare di sottoporsi al test del DNA, in quanto ciò equivale ad accertamento positivo.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7400/14, ha deciso su un ricorso presentato da una madre e da un figlio che avevano azionato il riconoscimento della paternità e avanzato le relative pretese economiche (restituzione delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento del figlio e risarcimento del danno cd. esistenziale).
Il padre opponeva la sua estraneità al concepimento e la prescrizione di ogni diritto.
Il Tribunale romano ha rilevato che l’azione in questione sia imprescrittibile. Inoltre, il rifiuto di sottoporsi all’esame genetico è stato valutato negativamente.
In merito ai diritti di contenuto economico, invece, i giudici romani hanno stabilito che l’obbligo contributivo di entrambi i genitori sia legato alla procreazione e non all’accertamento della paternità.
Di conseguenza, i termini di prescrizione non decorrono dal riconoscimento e l’azione di regresso per le spese può essere fatta valere a iniziare da ogni spesa sostenuta. Per ciò che concerne invece la violazione dell’obbligo di mantenimento, il dies a quo inizia dal momento del raggiungimento dell’indipendenza economica in capo al figlio.

(da Il Sole 24 Ore del 22/05/1014)