Il diritto all’assegno di mantenimento si prescrive dalla singole scadenze di pagamento e non dalla data di pronuncia della separazione. Con sentenza n. 7981/2014, infatti, la Cassazione ha confermato un decisum della corte d’appello di Torino, sfavorevole alle doglianze economiche di una ex moglie, che aveva sostenuto la – parziale – mancata corresponsione di quanto dovuto dal marito a titolo di mantenimento.
Gli Ermellini giungono a correggere l’orientamento risalente a una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 35/76) e ad altra propria sentenza (n. 4502/85), concordi sul cd. favor matrimonii sulla base del quale accettare una sospensione della prescrizione per la semplice attenuazione e non eliminazione del vincolo matrimoniale.
In alte parole, tutto ruotava attorno all’articolo 2941 n. 1 c.c., che prevede che vi sia la sospensione della prescrizione tra coniugi. Con la pronuncia commentata, la Corte Suprema opta per una svolta restrittiva, ritenendo che questo articolo si riferisca al vincolo coniugale pienamente inteso, con esclusione del regime della separazione personale.
Si sposa in definitiva la tesi del trattamento indifferenziato delle ipotesi sulla prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.