Il preavviso d’ipoteca deve essere comunicato al debitore ma non deve essere motivato. La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con sentenza n. 33/24/2015, ha detto chiaramente ciò, sulla falsariga di quanto deciso dalla Cassazione (sent. n. 19667/2014). 

Il preavviso d’iscrizione d’ipoteca non sarebbe – secondo i giudici – un provvedimento dell’autorità amministrativa ma un atto preliminare del procedimento di riscossione, compiuto da un soggetto privato, sebbene in forza di una concessione amministrativa. Sulla base di ciò, non si applicherebbe alla fattispecie in esame la l. 212/2000 (cd. Statuto del contribuente), nello specifico l’art. 7 comma 1, sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria. 

Il capoverso del medesimo articolo è invece applicabile: l’atto deve deve contenere un quid minimum di legge (ad esempio, deve contenere il nome del responsabile del procedimento). Il preavviso è simile alla notificazione di un titolo esecutivo con cui s’inizia l’espropriazione immobiliare. 

A parere dei giudici meneghini – in linea con la Cassazione – l’atto che preannuncia l’iscrizione d’ipoteca deve necessariamente essere notificato al contribuente prima di essere eseguito, perché deve essere data a quest’ultimo la possibilità di un giusto contraddittorio, normato – tra l’altro – dall’art. 21 d.Lgs. n. 546/92 (impugnazione entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione). 

Da: il Sole 24 Ore del 23/03/2015