L’estratto di ruolo è una specie di estratto conto rilasciato da Equitalia su istanza informale del contribuente al fine di conoscere la propria esposizione debitoria. 

La questione dell’impugnabilità di esso non è irrilevante nella pratica, poiché è frequente che il contribuente che non abbia ricevuto la cartella di pagamento conosca successivamente (magari in occasione della vendita di un immobile o di un’autovettura) l’apposizione di un’ipoteca o di un fermo amministrativo. In questo caso, Equitalia non ristampa più la cartella (notificata e non ricevuta) in quanto atto unico, ma rilascia a istanza di parte l’estratto di ruolo. In questo caso, si è posto il problema se quest’ultimo fosse impugnabile o meno. 

In linea generale, la Cassazione ha sempre affermato che l’estratto di ruolo, essendo un atto interno alla PA, non possa essere autonomamente impugnato, a meno che il ricorso non sia diretto anche contro la cartella di pagamento presupposta. 

Tuttavia, a parere dei giudici, l’autonoma opposizione dell’estratto di ruolo può intervenire quando ciò sia previsto da specifiche previsioni normative oppure quando sia notificato al contribuente al posto della cartella (e non di seguito alla stessa) e assuma pertanto la natura di atto impositivo. 

Una recente sentenza (Cass. n. 16055/2014), tuttavia, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, nell’ipotesi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza del proprio debito attraverso qualsiasi mezzo informale, in assenza o in attesa di notifica della cartella di pagamento. 

Nelle more della pronuncia delle Sezioni Unite, parte della giurisprudenza di merito si è già espressa favorevolmente al contribuente quando vi sia stato un vizio di notifica della cartella presupposta (cfr. CTP Vicenza n. 431/2014 e CTP Frosinone n. 62/2014). 

Da: il Sole24Ore del 27 aprile 2015