Geantile Avv. Ciucio, sono un professionista che si avvale della prestazione di un  collaboratore; ho uno studio con una dotazione minima. Posso chiedere il rimborso dell’irap versata?

Purtroppo la risposta è negativa: anche un solo collaboratore giustifica il prelievo irap. Da ultimo, una sentenza della Corte di cassazione – sezione Tributaria (n. 29146/2008) altro non ha fatto se non aderire al proprio precedente – e pressochè oramai consolidato – orientamento di cui alle sentenze storiche del cd. “Irap day” della primavera ’07 (nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007 appunto).

L’ultimo arresto nomofilachitico ha riformato il decisum della Ctr Emilia Romagna, che aveva invece dato ragione al contribuente il quale svolgeva la propria attività con l’ausilio di un solo collaboratore. Nel secondo grado di giudizio era emerso che non vi fosse autonoma struttura organizzativa, che, seguendo la giurisprudenza ermellina (ora recepita anche nella prassi dell’AGE, cfr. Circolare n. 45/08), costituisce l’unico presupposto di fatto per esentare il contribuente dal versamento dell’irap.

La Suprema Corte quindi, cassando senza rinvio la sentenza della Ctr Emilua Romagna, ripropone l’adagio secondo il quale si rientra nel campo di applicazione dell’imposta regionale allorchè si impieghino beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

L’arresto qui in commento fa parte di quel filone più rigoroso all’interno dell’esegesi del presupposto impositivo irap di cui è latrice la Cassazione. Difatti, non sono certo mancate pronunce più flessibili in tema di collaborazione del contribuente. Già nella prima tornata del 2007, la sentenza n. 3672/07 non era giunta all’equazione “configurabilità dell’organizzazione=lavoro altrui non occasionale”, limitandosi semplicemente a dire che l’organizzazione rilevante ai fini irap dovesse rappresentare un reale apporto aggiuntivo all’opera del professionista. Di più, una recente sentenza (n. 1868/08) ha affermato che per assoggettare un professionista all’irap occorra che egli sia dotato di un’autonoma organizzazione che, anche se non capace di funzionare senza il professionista medesimo, contempli tuttavia un quid pluris rispetto al normale ménage del lavoratore autonomo.