Qualora un coniuge aumenti la propria partecipazione ad una società di persone durante il matrimonio, tali incrementi cadono sempre in comunione legale. Lo stabilisce la Cassazione con sentenza n. 2569/09, che ha anche statuito che l’acquisto a favore di entrambi i consorti e non di uno soltanto si realizza anche allorchè l’aumento di capitale sociale venga sottoscritto con liquidi provenienti da riserve accantonate nel corso di esercizi sociali anteriori alla data delle nozze.

Difatti, nelle società di persone il singolo socio – differentemente dalle società di capitali – ha diritto all’immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio approvato, con la conseguenza che, salvo delibera contraria, in caso di mancata distribuzione e di loro accantonamento gli utili medesimi non costituiscono un incremento patrimoniale della società, bensì mantengono la loro natura di crediti dei singoli soci verso la società, ed il loro utilizzo in esercizi successivi al fine di aumentare il capitale sociale non può che significare che essi entrino a buon titolo nella comunione legale tra coniugi.