Le posizioni della giurisprudenza in merito alla notifica fiscale impongono una seria riflessione su analogie e differenze tra il sistema della notificazione in materia processualcivilistica e quello nella materia più specificamente tributaria.
Le questioni – per così dire – che appaiono risolte concernono:
- Art. 140 c.p.c.: la notifica si perfeziona per il destinatario non con la spedizione della raccomandata informativa, bensì con il ricevimento della stessa, o decorsi dieci giorni dalla spedizione (Corte Cost. n. 3/2010);
- Art. 53 comma 2 d.Lgs. n. 546/92: è legittima l’inammissibilità dell’appello se l’appellante non deposita copia dell’appello alla segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata (C.Cost. n. 321/2009);
- Artt. 139 e 140 c.p.c.: la notifica eseguita a persona di famiglia include anche quella fatta nelle mani del semplice affine al destinatario; le variazioni anagrafiche dei destinatari valgono dal 30° giorno soltanto per le notifiche eseguite dopo il 2006.
Una questione tuttora – ingiustificatamente – irrisolta concerne l’art. 26 del d.P.R. n. 602/73: l’obbligo di conservazione delle relate di notifica da parte del concessionario insiste per un tempo inferiore a quello previsto ordinariamente per il rito civile. Inoltre, la notifica a mezzo di servizio postale da parte del concessionario per la riscossione non può avvenire direttamente ma per il tramite dei soggetti espressamente incaricati.
Da tutto ciò si ricava, de jure condendo, la necessità che il legislatore – come si usa dire – metta mano con un intervento organico e strutturale alla tanto attesa riforma del processo tributario. Il tema delle notificazioni, poi, dovrebbe essere affrontato con la ricerca di una soluzione unica ed univoca.
Un tema che nella pratica spesso trova ampi precipitati è quello delle variazioni anagrafiche. Con sentenza n. 13510/2009, la Corte delle leggi ha riaffermato l’illegittimità della notifica non effettuata nell’indirizzo modificato dal contribuente. Già la sentenza n. 360/2003 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 d.P.R. n. 600/73 nella parte in cui stabiliva che le variazioni di indirizzo, non risultanti dalle dichiarazioni, valessero dopo il sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta modificazione. In verità, successivamente questa norma è stata modificata nel 2006, quando si disse che il cambio di indirizzo avesse effetto dal 30° giorno successivo all’avvenuta variazione (ergo, ratione temporis questo articolo vale dal 2006 in poi).
Anche la giurisprudenza tributaria di merito è molto attiva in tema di corretta esegesi delle norme sulle notificazioni (spesso, obiettivamente, sfavorevoli al contribuente). L’arresto di maggiore momento è certamente quello della Ctp di Lecce (n. 909/5/2009), sull’inesistenza delle notifiche dirette operate da Equitalia a mezzo posta.
Il tutto nasce dalla interpretazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/73: ivi si identificano i soggetti abilitati alla notifica degli atti amministrativi sostanziali nell’ambito del processo tributario, che il legislatore indica negli ufficiali della riscossione o in altri soggetti abilitati dal concessionario. Il medesimo articolo aggiunge che “la notifica può essere eseguita anche mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il Giudice salentino ha affermato che tale inciso rappresenti una modalità attraverso la quale solo i soggetti legittimati possono procedere alla notifica degli atti sostanziali. Da ciò, poiché l’agente della riscossione non è espressamente indicato dalla legge come abilitato, egli non potrebbe procedere alla notifica diretta di cartelle di pagamento, dovendosi servire necessariamente di uno dei soggetti individuati (tassativamente).
Da qui non la nullità della notifica, bensì la dichiarazione di inesistenza della medesima, poiché effettuata contra legem.
Contra, recente sentenza della Cassazione (n. 14327/2009): la notificazione può essere eseguita anche con invio da parte dell’esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso specifico tuttavia, ci si riferiva ad un caso in cui si applicava il testo previgente dell’art. 26 d.P.R. 602/73, che in effetti individuava nell’esattore l’unico soggetto legittimato alla notifica (anche a mezzo posta) degli atti amministrativi sostanziali.