Novità molto importanti anche in tema di giurisdizione, dopo l’entrata in vigore della l. 219/12. Dal 1 gennaio 2013, infatti, con la cessazione della distinzione tra figli legittimi e naturali, il Tribunale per i minorenni cederà la tutela dei diritti dei figli – nati o meno nel matrimonio – al Tribunale ordinario. L’equiparazione dei figli non sarà, quindi, solo sostanziale, ma anche processuale. In pratica, dal 1 gennaio 2013, se cessa un matrimonio o una relazione affettiva de facto, le garanzie per i figli avranno un unico Giudice: il Tribunale civile ordinario. In precedenza, invece, i figli dei genitori non uniti in matrimonio affrontavano i medesimi problemi dei figli nati nel matrimonio, ma davanti al Tribunale per i minorenni. Sono estese ai figli delle coppie di fatto tutte le garanzie già previste per gli ex figli legittimi: obbligo di prestare una cauzione o la possibilità di disporre sequestro di beni a garanzia dell’onere economico in favore del figlio, la possibilità di emettere un ordine al terzo debitore del genitore (es. datore di lavoro) affinché il terzo stesso corrisponda l’assegno di mantenimento in caso d’inadempimento genitoriale.
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