Gentile Avv. Ciucio, sono separata da mio marito, che versa mensilmente una certa somma a mio figlio. Premetto che ho l’affido monogenitoriale secondo il vecchio rito. Ho letto su una rivista che ora il regime è cambiato. Mio marito potrebbe chiedere il condiviso? E se sì, quali sarebbero gli effetti sul mantenimento del bambino? Grazie (Angela, via mail)

L’articolo di riferimento è il 155 c.c., come rimodellato dalla novella del 2006 sul cd. affidamento condiviso (canone ordinario). In parole povere, ogni genitore provvede direttamente al mantenimento dei figli, in proporzione alla propria capacità economica; se e solo se necessario, qualora vi sia una patente sperequazione economica tra i genitori, può essere previsto il versamento di un assegno, che ha lo scopo di riequilibrare la situazione e di consentire anche al genitore economicamente più debole di provvedere direttamente ad alcune spese.

In tal caso, il giudice può stabilire tale importo considerando:

  1. le esigenze del figlio;
  2. il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  4. le risorse economiche di entrambi;
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Venendo al quesito, certamente suo marito potrebbe chiedere il mutamento di regime, ergo la modifica delle condizioni di separazione. Per ciò che concerne il quntum del mantenimento, non ne conosco l’importo esatto (non mi è stato comunicato), tuttavia appare logico, da quanto sopra esposto, che si tratti di una cifra dipendente da molte variabili, e pertanto non le posso avanzare una quantificazione. Va da sé che, provvedendo in futuro direttamente suo marito al mantenimeto, difficilmente si manterrà lo stesso importo derivante dalle vostre attuali condizioni di separazione.