Gentile Avv. Ciucio, abito in un condominio di Milano. Ho posizionato il motore dell’impianto di condizionamento all’interno di un balcone cosiddetto non aggettante, per di più nella facciata interna e non esterna. Dovevo chiedere l’autorizzazione all’assemblea? L’amministratore può obbligarmi a posizionarlo a terra? Grazie.

In materia di posizionamento di motori per i condizionatori si è creato un vivace dibattito negli ultimi anni, da quando cioè i costi di tali macchinari sono divenuti accessibili all’utenza media, complici le torride estati delle nostre città.

Il Codice Civile prevede, all’art. 1102, che ogni partecipante possa servirsi della cosa comune ed apportarvi le necessarie modifiche per il godimento migliore, a patto che la destinazione non ne venga alterata e che non si impedisca agli altri condomini di farne pari uso.

Giurisprudenza recente di legittimità (cfr. Cass. n. 12343/2003) ha rilevato come alle modifiche consentite al condomino ex art. 1102 si applichi anche il divieto di alterare il decoro architettonico dell’edificio di cui all’art. 1120 c.c.

Nello specifico, sulla legittimità di installare condizionatori sulla facciata condominiale, occorre valutare caso per caso; avranno peso sulla violazione o meno del decoro sia la visibilità all’esterno che le dimensioni del motore. Altri elementi da valutare sono anche le immissioni moleste di rumore e/o calore ex art. 844 c.c.

Il problema se l’assemblea possa autorizzare o meno un determinato uso del bene comune da parte del singolo condomino prevede opinioni diverse in giurisprudenza. Pare tuttavia maggioritaria la tesi che sostiene che le modifiche ex art. 1102 c.c. del singolo a proprie spese non debbano essere deliberate dall’assemblea, a differenza delle innovazioni previste dall’art. 1120 c.c. Un’eventuale delibera favorevole riconoscerebbe un valore di semplice riconoscimento dell’inesistenza di pretese giudiziarie da parte di coloro che l’hanno votata; viceversa, i condomini dissenzienti potrebbero impugnare la delibera agendo contro chi ha apportato le modifiche, se ritengono che il decoro sia stato minato.

Stesse considerazioni in merito alla questione se l’assemblea possa limitare l’uso della cosa comune da parte del singolo ex art. 1102 c.c. Se il limite è posto da un regolamento condominiale di natura contrattuale, nulla quaestio: la delibera può solo confermare tale diniego. Se – viceversa – il regolamento non è di tipo contrattuale ovvero nulla prevede sul punto, l’assemblea può decidere a maggioranza le modalità di utilizzo dei beni comuni, tuttavia non può vietare l’uso paritario a tutti i comproprietari e non può incidere su diritti assoluti di questi ultimi (cfr. Cass. n. 7711/07 e n. 26226/06).

Per concludere, se un condizionatore possa o meno essere montato su facciata condominiale è domanda cui si può rispondere non in via generica bensì specifica caso per caso; elementi imprescindibili quali la grandezza, la visibilità dalla strada, la presenza di altri impianti collocati già da tempo, influiscono decisamente sulla violazione o meno del decoro del palazzo. Un’eventuale decisione assembleare avrebbe solamente un valore indicativo, come sopra già scritto.