La detrazione del 19% degli interessi passivi da mutuo cd. ipotecario è regolata dall’art. 15 Tuir (testo unico delle imposte sui redditi). Essa spetta qualora vi sia mutuo stipulato al fine di:

  • acquistare l’abitazione principale in cui il contribuente ovvero i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione, detto in breve, è concessa al contribuente acquirente del diritto reale di proprietà ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un proprio familiare (coniuge anche se separato, parenti sino al terzo grado ed affini fino al secondo);
  • costruire l’abitazione principale in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

E’ necessario, come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate, che la motivazione del mutuo risulti dal contratto stesso; se la banca non è in grado di attestare che il mutuo è stato acceso per destinare l’immobile a dimora abituale, il contribuente può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 445/2000 (cd. auto-certificazione), assumendosene tutte le responsabilità (civili e penali) in caso di mendacio.

Sulla scorta delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 (vigenti dal 1/1/2008), la detrazione del 19%  per gli interessi passivi e gli oneri accessori da mutuo ipotecario ha un importo massimo di € 4.000,00.=, a prescindere dal numero di coloro che stipulano il mutuo. Per ciò che concerne la costruzione/ristrutturazione, invece, il limite è di € 2.582,80.=; conseguentemente, il massimo beneficio in termini di imposta è di € 760,00,= nel primo caso, di € 491,00.= per il secondo.

Lo “sconto” si applica ad UN SOLO contratto. Ad esempio, il genitore che accende un mutuo per comperare la casa di abitazione al figlio essendo già titolare di mutuo per la propria casa, non potrà cumulare i benefici: potrà applicare la detrazione soltanto in corrispondenza di uno di essi, né potrà operare una sorta di “scelta” tra i due: si dovrà necessariamente considerare quello stipulato per l’abitazione principale dell’intestatario.

Insomma, la detrazione degli interessi passivi del mutuo per l’acquisto della prima abitazione è concessa solo ed esclusivamente nel caso che il proprietario dell’immobile e l’intestatario del mutuo siano la stessa persona.

Quali sono gli oneri accessori detraibili (oltre agli interessi passivi)?  Gli oneri accessori consistono in spese del tutto necessarie alla stipulazione del contratto di mutuo, come l’onorario del notaio per quanto concerne questo contratto. Restano fuori le spese di assicurazione dell’immobile, l’onorario del notaio per ciò che concerne il contratto di compravendita, nonchè le imposte relative. Dal 1/1/2007 è stata introdotta una nuova voce di spesa detraibile (sempre al 19% fino ad un importo di € 1.000,00.= per ogni annualità), che riguarda provvigioni e/o compensi corrisposti a mediatori immobiliari per acquistare l’immobile da adibire ad abitazione principale.