La Cassazione, con sentenza n. 8834/2009, amplia i confini dell’esclusione dell’Irap per i professionisti: non è soggetto ad Irap chi si avvale di un collaboratore “che stia compiendo il suo iter formativo”, poichè per la Corte non sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione. Qualora – invece – l’avvocato si avvalga di altri professionisti, incaricandoli di svolgere lavoro per suo conto, il reddito diviene frutto anche del loro apporto.

   Nella motivazione, gli Ermellini sostengono ineccepibilmente che l’elemento organizzativo che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposta del professionista non è “la presenza di locali, o di un computer o di una segretaria, ma di altri soggetti che producono per il titolare. Questo è lo spartiacque che identifica le attività soggette o meno all’imposta”.

   La S.C. ribadisce, inoltre, il leit-motiv in subiecta materia: il lavoro autonomo è soggetto all’imposta solo se il contribuente sia responsabile dell’organizzazione, non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altri, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione e si avvalga in modo continuativo del lavoro altrui. La collaborazione, tuttavia, deve essere necessariamente qualificata: tale non è – secondo i Giudici – quella del tirocinante, incapace di fornire quel quid pluris tassabile.

   L’imposta insomma scatta quando il contribuente eserciti l’attività autonomamente, con un insieme di capitale (anche se di importo non elevato) e di lavoro, coordinati in modo tale da ridurre al minimo l’apporto personale del professionista cd. dominus. Se il reddito NON è direttamente riconducibile ad un’organizzazione autonoma (cfr. C.Cost. n. 156/2001) ed è totalmente dipendente dal titolare professionista, non è possibile parlare di base imponibile irap (Commiss. Trib. Regionale Lazio, n. 98/2005).

   Inoltre, con gli arresti del famoso “Irap-day” (nn. 3672,3682,5258/07), Piazza Cavour ha stabilito che l’autonoma organizzazione che causa l’imposta si riscontri quando un professionista/lavoratore autonomo utilizzino mezzi superiori a quelli che l’id quod plerumque accidit indica come strettamente indispensabili per l’attività medesima. In altre parole, l’organizzazione deve essere dotata di autonomia che potenzi la produzione del contribuente.

   L’attività, da ultimo ma non per importanza, deve necessariamente essere espletata utilizzando un PROPRIO studio professionale. Conseguentemente, non è soggetto ad Irap il lavoratore autonomo che eserciti presso terzi e si avvalga di una struttura organizzativa che fa capo ad altro professionista cd. dominus (cfr., da ultimo, Comm. Trib. II grado di Bolzano, n. 2/2008).