La Cassazione (n. 10384/2009) ha ribadito la propria consolidata giurisprudenza in materia di movimenti bancari, che vengono posti alla base delle verifiche e degli accertamenti ex art. 54 d.P.R. n. 633/72. Qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscano ad operazioni soggette ad iva, si potranno qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi di acquisti.