L’art. 1 del d.l. n. 93/2008 ha disposto che dall’anno d’imposta 2008 è esclusa dall’imposizione fiscale locale l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo. Cosa deve intendersi per “unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente”?

  Essa è l’unità in cui il soggetto passivo d’imposta ha la residenza anagrafica ovvero quella effettiva, ovvero quella assegnata dal Giudice in caso di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio (vulgo, divorzio) al coniuge/ex coniuge non soggetto passivo (sempre che il contribuente non sia anche proprietario o titolare di altro diritto reale su un’abitazione principale ubicata nel medesimo Comune ove è situata la casa coniugale), quella di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa ma adibita ad abitazione principale del socio assegnatario  e l’alloggio regolarmente assegnato dall’ex-Iacp.

  Vi sono poi le ccdd. unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in virtù di norme legislative ad hoc, regolamenti ovvero delibere comunali; seguendo la prassi del Ministero dell’Economia (cfr. risoluz. n. 1/DF 4/3/09), queste ultime sono riconducibili:

– alle unità possedute (a titolo di proprietà o usufrutto) da anziani o diversamente abili che acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, sempre che non si tratti di locazioni;

– unità detenute in comodato a parenti in linea rettao collaterale (con fissazione del grado di parentela).

    Tuttavia, è requisito indispensabile che il Comune abbia espresso la volontà di estendere il beneficio fiscale per ciò che concerne tali ultime unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.