Caso: due coniugi hanno residenze diverse in due appartamenti, uno intestato al marito e l’altro alla moglie. La Rai chiede il pagamento di due canoni TV, sebbene il televisore sia solo in uno degli appartamenti, quello a cui è intestato il canone. Occorre pagare per due unità abitative?

Il regio decreto (ebbene sì..) n. 246/1938 e successive modifiche (tuttora vigente) regola l’obbligo e le modalità di pagamento del canone Rai. Il principio da seguire per il pagamento dell’imposta verte sulla residenza anagrafica del contribuente. Dunque, il canone in questione è posto a carico di chiunque detenga all’interno dell’abitazione uno o più apparecchi televisivi ovvero idonei alla ricezione di trasmissioni televisive.

Se in una sola delle abitazioni del caso è presente il televisore, consegue che solo quella andrà considerata per il pagamento; l’altra non dovrà quindi essere contemplata, qualora effettivamente al proprio interno non vi sia alcun apparecchio idoneo alla ricezione di programmi tv. Si consideri che per “apparecchio idoneo” si includono anche personal computer con collegamento ad internet o video con predisposizione per la ricezione di frequenze televisive.