Tizio è separato è divorziato da Caia con la figlia affidata alla madre, cui Tizio versa regolarmente l’assegno di mantenimento. La figlia decide, a 18 anni, di andare ad abitare con il padre perchè residente nella città dove la medesima vuole frequentare l’Università. Tizio deve continuare a versare l’assegno o deve chiedere – nuovamente – l’intervento del giudice? Può eventualmente chiedere alla ex-moglie un assegno per il periodo in cui la figlia starà con lui?

L’art. 9 l. n. 898/1970 consente di modificare le condizioni sottoscritte in sentenza di divorzio, allorchè – va da sé – le stesse siano ex post mutate.

Tizio, quindi, può domandare al Giudice la cessazione del versamento dell’assegno mensile a favore della moglie, anzi potrà pretendere che sia quest’ultima a corrispondere il mantenimento per il tempo che la figlia avrà trascorso con se medesimo. Occorre un provvedimento giurisdizionale poichè, altrimenti, la madre avrebbe titolo esecutivo per chiedere all’ex-marito l’assegno nonostante il mutamento della situazione fattuale medio tempore avvenuta.

Ovviamente, è anche (anzi, caldeggiato) il raggiungimento di preventivo accordo tra gli ex-coniugi, che verrà poi trasferito nel provvedimento del Giudice.