Molti clienti mi domandano qual è il punteggio al di sopra del quale l’Inail indennizza il lavoratore che ha subìto un infortunio sul lavoro. Spiego infra sommariamente.

Il sistema di indennizzo Inail è stato rivoluzionato nel 2000, con il d.lgs. n. 38: l’art. 13, infatti, per i postumi di carattere permanente conseguenti ad infortuni sul lavoro, in luogo della rendita per inabilità permanente ut vecchio regime (d.P.R. n. 1124/1965) è corrisposto l’indennizzo per danno biologico (ovvero la vulnerazione dell’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona).

Il “nuovo” sistema opera una rivoluzione copernicana: non più solo danni che si riflettono sulla capacità lavorativa dell’assicurato (=rendita per inabilità permanente ut vecchio regime), ma considerazione della persona considerata nella sua globalità (vita di relazione, affettiva, sessuale, sportiva e sociale lato sensu).

– non spetta alcun indennizzo per menomazioni con grado inferiore al 6 (sei)% (considerate socialmente non rilevanti, ergo in franchigia);

– indennizzo in capitale del danno biologico per gradi dal 6 (compreso) al 16% (sino a tale punto si presume non vi siano conseguenze di carattere patrimoniale, bensì solo danno biologico sic et simpliciter);

– indennizzo in rendita per punti pari o superiori al 16%, di cui una parte per danno biologico ed altra per danno patrimoniale (si presume, infatti, che oltre al “mero” danno biologico vi sia anche un danno patrimoniale).

Se, al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta, non si può ancora procedere al definitivo accertamento medico-legale del grado di menomazione, che comunque si presume stia tra il 6 ed il 16%, l’Inail può liquidare indennizzo in capitale provvisoriamente con riserva di definitiva liquidazione, previa visita medica, non prima di 6 mesi e non oltre un anno dal ricevimento del certificato medico definitivo. In ogni caso è importante sottolineare come l’indennizzo definitivo non possa essere inferiore a quello provvisorio. Tuttavia, qualora una visita medica entro l’anno dalla precedente dovesse accertare una inabilità pari o superiore al 16%, si costituisce la rendita, con detrazione dell’importo a suo tempo versato come indennizzo-capitale in misura provvisoria mediante trattenute mensili sul rateo di rendita pari ad un quinto del rateo medesimo.