La Cassazione (sentenza n. 26586/09) ha respinto il ricorso di un imprenditore lombardo in crisi coniugale, ricorso con cui egli lamentava che il Tribunale e la Corte d’Appello avessero erroneamente assegnato alla moglie i figli, la casa familiare e una parte di un grande locale ad uso magazzino al piano sottostante, consentendogli di mantenere solo una parte del magazzino stesso.

I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto le richieste dell’uomo non compatibili con le esigenze collegate alla protezione dell’habitat dei figli minori. Di più, si è statuito – seguendo la giurisprudenza in materia – che l’art. 154 c.p., nel prevedere che l’assegnazione della casa coniugale sia disposta ove possibile di preferenza al coniuge affidatario, sia finalizzato alla esclusiva tutela della prole ad all’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.