Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con sentenza n. 47923/2009, hanno stabilito che anche il difensore non munito di procura speciale possa proporre domanda di oblazione per l’imputato. L’oblazione, difatti, non causa alcuna situazione processuale irreversibile, poiché l’imputato può togliervi efficacia in qualunque momento.

Il caso è quello di un imputato che aveva violato alcune norme in materia ambientale. Il difensore aveva opposto il decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Bologna, chiedendo contestualmente l’ammissione al pagamento dell’oblazione, al fine di estinguere il reato con il pagamento di un terzo del massimo della pena prevista. La primitiva mancanza di procura speciale, tuttavia, aveva fatto sì che il Giudice ritenesse inammissibile la domanda medesima.

Parte della giurisprudenza riteneva che la facoltà di richiedere l’oblazione spettasse esclusivamente all’imputato, in quanto diritto cd. “personalissimo”. Le SS.UU. hanno invece dato accesso all’orientamento opposto, poiché, in definitiva, solamente l’effettivo pagamento dell’oblazione produce l’effetto estintivo. L’imputato può quindi togliere alla domanda del legale qualsiasi effetto, ovvero scegliere di non pagare.