E’ già tempo di scudo fiscale quater. E già vi sono fondati dubbi che coloro che hanno aderito allo scudo ter (ergo prima del 15 dicembre 2009 versando l’imposta sostitutiva del 5%), ma che non hanno potuto completare le operazioni di rientro per la classica causa “ostativa”, debbano ora pagare nuovamente (il 6 o 7%).

Difatti, l’art. 1 co. 1 del decreto 194/09 – cd. decreto milleproroghe – ha riaperto sino al 30/4/2010 i termini per far emergere le attività patrimoniali e finanziarie irregolarmente (id est non dichiarate nell’apposito quadro Rw di Unico) all’estero, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 6% per le operazioni entro il 28/2/10 e del 7% entro il 30/4/10.

L’articolo stesso dispone che, per le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione perfezionate dopo il 15/12/2009 l’imposta sostitutiva si applica al 6% o 7& ut supra. Quindi quid juris? La maggiorazione delle aliquote si applicano o no per concludere le emersioni avviate con la dichiarazione riservata presentata entro il 15/12/2009, ma non portate a termine per cause ostative?Si violerebbero il principio dell’affidamento e si andrebbe contro a diritti ccdd. quesiti.

Si attendono chiarimenti.