Si è detto – qualche tempo fa – che non esiste nel nostro ordinamento un “diritto a non nascere”. Non esiste il diritto ad una eugenetica sic et simpliciter.

Allo stesso modo, il padre non ha alcun titolo nel decidere l’interruzione della gravidanza quando il nacituro presenti malformazioni. Tuttavia, così come stabilito dalla Suprema Corte (Sez. III, n. 13/10), ha diritto assieme alla madre ad un risarcimento se il bambino nasce malformato per l’inadempimento del medico.

La terza sezione del Palazzaccio ribadisce l’oramai consolidata esegesi in merito alla natura contrattuale (per cd. “contatto sociale”) e non extracontrattuale del sanitario. Ovviamente, la prima è molto più agevole da provare rispetto alla colpa di cui all’art. 2043 c.c. (id est, la responsabilità civile extracontrattuale).

Il caso in esame, scrivono i giudici, rappresenta un’ipotesi di “lesione di un interesse che impone al danneggiato di condurre giorno per giorno una vita diversa e peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto”.

Nel merito, la coppia aveva citato in giudizio Asl e ginecologo per alcuni errori che non hanno permesso ogni libera determinazione sulla prosecuzione o meno della gravidanza.

Il sanitario, pur appartenente al servizio pubblico, poichè agisce nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera con ccdd. effetti protettivi anche nei confronti del padre del nascituro, qualora provochi un danno deve risarcirlo ex art. 1223 c.c. anche al papà.