Senza una nota analitica, che indichi dettagliatamente l’attività svolta dal legale, spetta a quest’ultimo dimostrare l’entità del compenso. La Cassazione (II civile, n. 230/2010) ha respinto il ricorso di un avvocato contro sei medici propri clienti. E’ pur vero che l’obbligazione dell’avvocato è di mezzi e non di risultato, tuttavia spetta sempre al professionista – anche quando reclami la parcella per semplici pareri – provare circostanze specifiche  che giustifichino il quantum richiesto al proprio cliente.