Altro che processo breve, si potrebbe affermare! I processi – civili- potrebbero anche durare di più, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, n. 3/2009, che è intervenuta sulla questione vessata delle notifiche : si è dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c. in tema di notificazione al contumace.

Non si tratta di rarità, anzi. L’ufficiale giudiziario spesso non trova in casa l’interessato o una persona che sia autorizzata al ricevimento, di conseguenza invia la raccomandata che, sino a giovedì scorso, prevedeva il perfezionamento dell’operazione al momento in cui il plico era inviato con avviso di ricevimento.

La Corte delle Leggi ha ora deciso che la procedura non è conforme al principio di uguaglianza, poiché norma e relativa applicazione de facto penalizzano il destinatario. Conseguenza pratica: doppia notifica, cioè per il mittente il perfezionamento si ha al momento della consegna all’u.g., per il destinatario al ricevimento ovvero dopo 10 giorni dalla spedizione.

Per i contenziosi già passati in giudicato non vi è nulla da fare, perché le sentenze della Corte costituzionale non hanno effetto su di essi, invece per i processi in fieri le cose sono più complesse, potendo le parti richiedere al giudice la remissione in termini al fine di applicare le nuove regole.

La pronuncia di incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c. ha precipitati concreti anche nel processo tributario, in particolar modo per gli avvisi di accertamento. Se da una parte è vero che per gli atti tributari esiste una normativa speciale (cfr. art. 60 d.P.R. n. 600/73), applicandosi le regole della procedura civile solo residualmente, dall’altra parte tuttavia la giurisprudenza (vedi, da ultimo, Cass. n. 10177/2009) pacificamente prevede che la notifica dell’avviso di accertamento debba essere effettuata ex art. 140 c.p.c. (tralasciando quindi il d.P.R. 600/73) nei casi di irreperibilità relativa, id est quando è conosciuta la residenza del destinatario ma non si è potuto eseguire la consegna perché il destinatario stesso (ovvero altro consegnatario abilitato) non sia stato rinvenuto lì, ma senza essersi trasferito.

Se invece si tratta si irreperibiltià assoluta, l’accertamento deve essere notificato secondo la disciplina di cui all’art. 60 lettera e) d.P.R. n. 600/73: si tratta del caso in cui il messo non trovi il contribuente che risulti trasferito in località sconosciuta sulla base di informazioni assunte all’atto della notifica.

Può quindi essersi verificato che a qualche contribuente per un periodo limitato non reperibile la notifica sia stata effettuata proprio ex art. 140 c.p.c. Se in occasione di ricorsi contro tali atti il contribuente abbia calcolato i termini con decorrenza dal ricevimento della raccomandata informativa o dalla compiuta giacenza della stessa (10 giorni), allorché l’Ufficio abbia al contrario tenuto per buono il termine di spedizione della stessa raccomandata, verosimilmente le Commissioni tributarie avranno dichiarato i ricorsi medesimi inammissibili. Facendo valere in appello la sentenza qui riportata, il contribuente potrà quindi dimostrare la tempestività del proprio atto introduttivo.