In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario/messo notificatore – secondo l’ordinanza n. 95 dell’8/1/2010 della Cassazione – deve dare atto, oltre che del vano tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle infruttuose ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto.

Nel riferire, deve attestate chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti di cui all’art. 139 comma 2 c.p.c., la cui successione preferenziale è tassativamente prevista.

E’ nulla, di conseguenza, la notifica nelle mani del portiere quando la relazione dell’u.g. non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.