La Cassazione, con sentenza n. 11457/2010, ha stabilito che avverso l’atto con cui la P.A. manifesti il proprio rifiuto di ritirare in via di autotutela un atto impositivo divenuto definitivo non sia esperibile un’autonoma tutela giurisdizionale.

Questo è motivato sia dalla discrezionalità che è propria della P.A. nell’esercizio dell’attività di autotutela, sia perché darebbe ingresso a controversie sulla legittimità di un atto oramai definitivo.