Gentile Avv. Ciucio, ho un appartamento in locazione e l’inquilino si è separato da qualche tempo dalla moglie, che è rimasta in casa. Nessuno dei due paga. A chi devo rivolgermi?

La l. n. 392/78 prevede che in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio (leggi, divorzio), nel contratto di locazione succeda al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitazione nella ex casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.

Si tratta di una cessione ex lege del contratto di locazione a favore del coniuge risultato assegnatario in sede giudiziaria, anche quando entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il negozio giuridico.

Di conseguenza, lei dovrà procedere nei confronti della moglie prima con diffida, quindi con sfratto in caso di esito negativo di quest’ultima.