Mano sempre pesante della Cassazione in tema di assegno al figlio. Il genitore che non ottempera agli obblighi nei confronti della prole, dopo la separazione, è condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Questo reato si consuma quando si fa mancare al figlio minorenne o maggiorenne ma inabile al lavoro ogni mezzo di sussistenza (non solo vitto e alloggio,ma anche affitti o spese d’utenza).
Non è necessaria la prova dello stato di bisogno della prole di minore età, la cui esistenza è sempre presunta (cfr. Cass. n. 49543/14). La minore età obbliga difatti ex se i genitori a contribuire economicamente, contribuzione che rimane anche nell’ipotesi in cui provveda l’altro genitore (Cass. n. 53607/14) con i suoi proventi lavorativi o con l’aiuto di congiunti (Cass. n. 27989/14) o enti assistenziali (Cass. n. 46060/14).
Il dovere di contribuzione sorge in capo al genitore dal giorno della nascita del figlio e non dall’accertamento giudiziale.
Stabilito l’importo dal giudice, è molto difficile per il genitore che non ottempera liberarsi dalle conseguenze penali. Egli risponderà del reato anche qualora versi in serie difficoltà economiche. Per un’eventuale assoluzione potrà rilevare solo l’impossibilità assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole di far fronte ai propri doveri.
Spetta sempre all’imputato portare in giudizio elementi a proprio favore, non potendosi escludere la colpevolezza in base alla sola documentazione attestante lo stato di disoccupazione (Cass. n. 36636/14). Analogamente, non scrimina il fatto di godere del patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 31124/14).
Un altro aspetto che spesso è fonte di liti processuali è l’arbitraria sostituzione della somma di denaro stabilita dal giudice con oggetti, beni e regali, che secondo l’imputato rispondono meglio alle esigenze del figlio. Considerazione totalmente errata, secondo i giudici. Le regalie non possono infatti ritenersi mezzi alternativi a quelli di sussistenza (Cass. n. 17691/14).
La casa di famiglia resta un obbligo: commette reato il genitore che, pur versando quanto stabilito dal giudice, omette di contribuire al pagamento del mutuo per l’abitazione (Cass. n. 33023/14).
In linea di principio, quindi, omettendo il versamento del quantum per il mantenimento, ci si espone a una probabile condanna per il reato previsto e punito dall’art. 570 c.p. Non basta, come già visto, obiettare semplici difficoltà economiche o una diminuzione degl’introiti ma occorrerà provare una vera e propria indigenza.
Sono state considerate cause di giustificazione: l’insufficiente indennità di disoccupazione (Cass. 7372/13) e, in alcuni casi, una detenzione prolungata (Cass. 4960/14). Hanno contribuito a scagionare il genitore che abbia mancato ai suoi doveri: chi ha comunque contribuito al pagamento dei canoni di locazione, delle utenze, delle spese per l’istruzione, chi ha omesso di mantenere la prole maggiorenne invalida al 74% e non al 100%.
Da: il Sole 24 Ore del 23/03/2015